Onorevoli Colleghi! - Il collezionismo di veicoli storici è un fenomeno che non è riservato a delle élite ma interessa - con pari dignità - tutti gli strati sociali.
La presente proposta di legge si propone di salvaguardare il patrimonio storico, culturale e tecnologico costituito dai veicoli storici al fine di tramandare le testimonianze dell'ingegno umano nell'ambito della civiltà industriale. Si propone inoltre di creare le condizioni affinché venga incoraggiata la conservazione di quei veicoli - che pur non avendo ancora raggiunto la vetustà prevista - sono destinati a entrare negli anni a venire nel novero dei veicoli storici. I criteri di identificazione saranno il più possibile oggettivi, in quanto prevalentemente basati sul numero dei veicoli sopravissuti rispetto ai dati di immatricolazione.
I collezionisti, che curano la conservazione e la circolazione dei veicoli storici, possono essere considerati, a buon diritto, i depositari pro tempore di questo patrimonio e i loro sforzi vanno per questo sostenuti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di circolare.
Il collezionismo di veicoli storici è seguito e coordinato a livello mondiale dalla FIVA, Fédération Internationale Véhicules Anciens, e le considerazioni che seguono, tendenti a illustrare la necessità di regolamentare in maniera organica il movimento anche nel nostro Paese, riprendono
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quasi alla lettera il documento che la FIVA utilizza nei suoi continui rapporti con la Commissione europea.
Ciò non avviene a caso, in quanto sempre maggiore è l'integrazione degli ordinamenti legislativi dei singoli Paesi con le direttive dell'Unione europea, da cui discende l'opportunità di legiferare in sintonia con queste direttive, a cominciare dalle definizioni.
Per prima cosa, è opportuno, ricordare il testo dell'emendamento 26), approvato lo scorso 29 settembre 2005 dal Parlamento europeo nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea: «Il Parlamento europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo, sull'uso - e di conseguenza anche sulla conservazione - dei veicoli storici».
In secondo luogo, è utile prendere conoscenza della definizione di veicolo storico che la FIVA ha concordato per utilizzarla nei suoi rapporti con la Commissione europea e farla propria: «veicolo storico è qualsiasi veicolo stradale a motore - e i suoi accessori - di età superiore a 30 anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette».
Ciò premesso, passiamo alle considerazione della FIVA, totalmente condivise dalle associazioni italiane che rappresentano i possessori di veicoli storici.
Il fatto che i collezionisti conservino e utilizzino i loro veicoli sulle strade significa che la gente può usufruire gratuitamente di un museo in movimento che offre una finestra sullo sviluppo tecnologico, industriale, culturale e di design del ventesimo secolo.
In più, il movimento dei veicoli storici produce, come indotto, un non trascurabile giro d'affari: basti pensare alle migliaia di aziende di medie e piccole dimensioni che curano la manutenzione e il restauro dei veicoli, che costruiscono pezzi di ricambio e prodotti per la manutenzione, alle case editrici di riviste e libri specializzati e, da ultimo, al consistente movimento che incide sulle aziende turistiche di ristorazione ed accoglienza in occasione di raduni o mostre.
La FIVA ha attualmente in corso una vasta indagine a livello europeo per quantificare - in termini numerici, economici e ambientali - le effettive dimensioni di questo fenomeno. I risultati di questa indagine saranno presentati ai parlamentari europei a Bruxelles nel mese di settembre 2006.
Con la presente proposta di legge si propongono alcune modifiche al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione, motivate da alcune considerazioni di carattere generale:
a) per la loro stessa natura di patrimonio di interesse storico, questi veicoli non sono assimilabili ad alcun altro tipo di veicolo né possono sottostare alla normativa generale, ma devono essere classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuale è estremamente limitato;
d) per i motivi suesposti, l'inquinamento imputabile ai veicoli storici è del tutto irrilevante nell'ambito della globalità delle emissioni.
In particolare, l'articolo 1 definisce le caratteristiche che devono possedere le associazioni di veicoli storici per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede inoltre l'identificazione di quei veicoli di età inferiore ai trent'anni di cui va incentivata la conservazione, sia per le loro intrinseche caratteristiche, sia per essere in via di scomparsa dal parco circolante.
L'articolo 2 modifica l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e definisce i veicoli storici secondo i parametri europei; elimina inoltre l'impropria definizione di «veicoli d'epoca» sostituendola con «veicoli di interesse storico
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non iscritti al P.R.A.». Prevede infine che i veicoli storici vengano resi immediatamente identificabili attraverso una targa «H».
L'aumento dell'età a trent'anni presenta molti aspetti positivi, tra cui: a) evita l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente «vecchi», ai quali non è corretto riservare alcun beneficio, a parte eventuali benefìci fiscali; b) provoca un allineamento con la definizione di veicolo storico data dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (del quale andrebbero peraltro abrogati i commi 2 e 3), semplificando la gestione dei benefìci fiscali ed eliminando motivi di confusione e di contenzioso.
L'articolo 3 prevede che, in occasione della necessità di disporre eventuali divieti di circolazione, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti (attualmente euro 4).
I successivi articoli recano una serie di altre modificazioni al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione.
Onorevoli colleghi, considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che la presente proposta intende tutelare, se ne auspica la rapida approvazione.
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